CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE STRUTTURE SANITARIE ASSOCIATE AIOP, ARIS E FDG
parte normativa 2002 – 2005
biennio economico 2002-2003
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali Classificati,
Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario,
associati all'AIOP, o all’ARIS o alla FDG, con esclusione del personale
medico.
Per il personale degli Ospedali Classificati, degli IRCCS e dei Presidi
prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari,
ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini dell'equiparazione dei
titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa
vigente.
Art.2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato,
fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art.1 per
Ospedali Classificati, Presidi e IRCCS, si fa espresso riferimento alle
norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché
allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate
dalle singole Strutture sanitarie di cui al precedente art.1, purché
non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge,
fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art.1 per
gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.
Art.3- Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni
aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non
sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra
le parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al
tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior
favore.
Art.4 - Decorrenza e durata
Il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo
dall'1/1/02 al 31/12/2005, per la parte economica al periodo dall'1/1/02
al 31/12/03 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza
diverse).
In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino
alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Art.5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Premessa
Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni
contenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge
11 aprile 2000, n.83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di
sciopero.
Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il
diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto
della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle
norme sopraccitate.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo
sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente
contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili
e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti
a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l’espletamento
delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo
le indicazioni previste dalla Legge n.146/90 e successive modificazioni.
1. Servizi Essenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come
modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni
di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le
seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita,
con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati:
ASSISTENZA SANITARIA
A) Assistenza d’urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva
e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza
danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari
obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa
protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto
attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio,
ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri
dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche,
salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di
servizio.
2. Contingenti di personale
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata
vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali
addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale
esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative
prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli
previsti per le giornate festive.
Le parti, con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo
7 del presente CCNL, individuano:
- Le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per
l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili
e categorie normalmente impiegati
- I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
- I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione
dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.
Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano
comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate
in precedenza in sede di contrattazione decentrata.
Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione
delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà
di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel
caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero.
3. Modalità di effettuazione degli scioperi
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto
deve essere comunicata alle Presidenze Nazionali delle Associazioni datoriali
stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali
o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata rispettivamente
alle Sedi locali delle Associazioni ed Aziende interessate.
Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni
di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati
con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare,
la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero
indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono
darne tempestiva comunicazione alle predette Aziende ed Enti.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie
e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la
durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza,
non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate
per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza
non supereranno le 48 ore consecutive;
c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata
di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio
o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario
prevista nell’unità operativa di riferimento;
d. gli scioperi riguardanti singole aree professionali
e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate
come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero
che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome.
Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee
permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo
- nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità
o di calamità naturali.
4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare
alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di
conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale,
il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale,
il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale,
il Prefetto del capoluogo di Provincia.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un
termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta
che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione
dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa,
provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione
del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni
sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la
utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi
entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura
del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato,
ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge n.146/1990,
come modificata dalla Legge n.83/2000.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente,
nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere
b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione
entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi
entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui
al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia
entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione
scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3
ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla
formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una
durata complessiva non superiore a dieci giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale
che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia.
Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa
dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non
costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma
6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso
di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del
mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le
consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative
e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono
forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art.
2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000.
Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di
novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito
della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto
un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione
di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di
cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni,
esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
5. Sanzioni
Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra
indicate, a tutti i livelli.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo,
si applicano gli artt.4 e 6 delle predette leggi.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Obiettivi e strumenti
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni
delle rispettive responsabilità delle aziende e dei sindacati,
è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza
di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale
dei dipendenti con l'interesse delle aziende ad incrementare e mantenere
elevata la propria produttività assieme all'efficacia, all'efficienza
e alla accettabilità dei servizi erogati agli utenti.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema
di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)contrattazione collettiva a livello nazionale;
b)contrattazione decentrata integrativa, che si svolge
a livello regionale e di singola struttura produttiva, sulle materie e
con le modalità indicate dal presente contratto;
c)informazione;
d)interpretazione autentica di cui al terzo comma dell’articolo
3.
Art. 7 - Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale
e aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare
relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza
e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata,
consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione
del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e
limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite
nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente
rinviate.
A livello regionale, le parti potranno definire:
a)il controllo e monitoraggio del livello di applicazione
del CCNL;
b)la definizione di linee di indirizzo per l’implementazione
della contrattazione decentrata aziendale collegata all’eventuale
reperimento di risorse non afferenti alla copertura delle prestazioni
sanitarie;
c)Le linee di indirizzo sugli ulteriori criteri come
esemplificati al comma 3 del successivo art.47; questa specifica intesa
dovrà essere definita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del
presente CCNL;
d)l’inquadramento provvisorio di eventuali figure
professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL, e delle relative
declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli
inquadramenti adottati a fronte del nuovo modello di classificazione;
e)la promozione, l’attivazione e lo sviluppo dell’E.C.M.
(Educazione continua in medicina) nonché l’esame delle particolari
esigenze formative in ambito regionale;
f)l’attuazione degli adempimenti inerenti le attività
sociali, culturali e ricreative di cui all’art.70;
Sempre a livello regionale, o provinciale ove non esiste il livello regionale,
le parti si incontreranno per discutere l’andamento dei processi
di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni, occupazionali
e di ristrutturazione del settore, coinvolgendo anche gli Enti istituzionali
e Territoriali.
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto
aziendale che ricomprende:
a)l’accordo che, secondo i principi di cui al Patto
tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993, può prevedere l’erogazione
di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi
per obiettivo innovazioni sull’organizzazione del lavoro, incrementi
di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività,
valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti; per
le strutture classificate che hanno applicato – ai sensi dell’accordo
del 25 novembre 1996 – i vari modelli di incentivazione, si fa riferimento
ai relativi accordi attualmente esistenti. Gli accordi aziendali di cui
sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale
del lavoro, in riferimento alla Legge 23 maggio 1997, n.135, e successive
integrazioni e modificazioni;
b)l’accordo che, secondo quanto previsto all’art.47,
stabilisce le modalità applicative per la progressione orizzontale
nelle categorie, secondo le linee definite a livello regionale. In mancanza
di accordo a livello regionale si procederà all’applicazione,
così come previsto dal successivo articolo 39, commi 1 e 2;
c)la verifica dello stato di attuazione delle norme relative
alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto previsto dall’accordo
di cui all’art.44;
d)la verifica della piena osservanza, in relazione agli
appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge
assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme
a clausole che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali
di lavoro;
e)l’organizzazione del lavoro e le proposte per
la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
f)le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale,
i criteri e le modalità per l’articolazione dei contingenti
necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero
di cui all’art. 5;
- l’orario di lavoro per le parti di cui all’art.18;
- il regolamento della banca delle ore di cui all’art.20.;
- i criteri e le tipologie dei rapporti di lavoro part-time di cui all’art.21;
- la regolamentazione dell’istituto dell’assegnazione e del
trasferimento di cui all’art.27;
- la programmazione dell’epoca e della durata dei turni di ferie
del personale di cui all’art.30;
- i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione
professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM,
di cui agli artt.34 e 35;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio di cui all’art.36;
- i criteri generali per l’utilizzo del lavoro straordinario e supplementare
e i criteri per il superamento dei limiti di cui all’art.59;
- la verifica dell’utilizzo dell’istituto della pronta disponibilità
e delle ore di lavoro straordinario effettuate con l’istituto di
cui all’art.60;
g)le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e
il miglioramento dell’ambiente di lavoro, nonché per l’attuazione
degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti
con disabilità
h)ogni altra materia espressamente rinviata.
Il contratto decentrato integrativo, come quello nazionale, conserva la
sua validità sino alla sottoscrizione del successivo.
Art. 8 - Diritto all’informazione
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall’Accordo Governo
– Parti Sociali del 23 luglio 1993, condividono la necessità
di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l’esame delle
problematiche proprie del settore e l’individuazione delle occasioni
di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie
e organizzative, alle diverse articolazioni nell’ambito nazionale
e territoriale e fermo restando l’autonomia della attività
imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale
e delle OO.SS., si impegnano per l’acquisizione di elementi di conoscenza
comune.
Le sedi di informazione sono:
1)Livello nazionale:
annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà
a conoscenza delle OO.SS.:
- le prospettive e l’andamento del settore;
- l’andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l’andamento dell’occupazione femminile;
- elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro;
2)Livello regionale:
semestralmente, in appositi incontri regionali, ciascuna Associazione
porterà a conoscenza delle OO.SS.:
- l’andamento del settore con particolare attenzione all’aspetto
occupazionale ed eventuali situazioni di crisi;
- l’eventuale necessità di promozione di iniziative nei confronti
degli enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di ECM, di riqualificazione
aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui
al presente CCNL;
- ove richiesto, tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli
accreditamenti con il SSN delle strutture;
3)Livello aziendale:
fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forniscono
alle OO.SS., ove richiesto e nei limiti previsti dalla DLgs n.196/2003
e successive modificazioni e integrazioni:
- informazioni riguardanti il personale (anche con riferimento ai lavoratori
distaccati);
- informazioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e il funzionamento
dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione
o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali
con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi
formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazione quali-quantitativa sull’andamento dell’utilizzo
dei rapporti di lavoro atipici.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
decentrata, l’informazione è preventiva.
Art. 9 - Pari opportunità
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia
con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative
in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio
e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione
di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di
opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di appositi
comitati paritetici per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna
struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi
accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un
numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di
partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi
anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della
legge n. 125/1991.
Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai
Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire
effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla
famiglia:
- accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento
degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio,
utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo
sociale europeo e quello regionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei
servizi sociali nella fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati
e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare,
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo,
i risultati del lavoro da essi svolto
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
- Codice di comportamento relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro
Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art.77, nel
promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta
relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione
del 27/11/1991, n.92/131/CEE.
Le parti allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo
esemplificativo un codice tipo (allegato 1).
Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma
di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore
di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto,
rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da
una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel
tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni
di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità
o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità
operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione
del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità
di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché
di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la
salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici
Comitati Paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti:
- raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo
del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento
alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi
e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie
o di violenza morale;
- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione
e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine
di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti
per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito
delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera
di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie.
In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del
mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare,
nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi
formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati,
tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
- affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali
e sociali;
- favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso
una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il
recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo
da parte del personale.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante
del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività
dei due organismi.
Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati
e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì,
un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare
una relazione annuale sull’attività svolta.
I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 - Assunzione
L'assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto in conformità
alle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato
e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal DLgs 26 maggio
1997, n.152.
L’assunzione del lavoratore, a norma del DLgs n. 196/2003, richiede
il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali
da parte dell’Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti
derivanti dal rapporto di lavoro.
Si intende per personale tecnico esecutivo (di cui al comma 3 dell’art.3
della Legge 12/3/99, n.68) il personale appartenente alle seguenti qualifiche:
addetto alle pulizie, operaio qualificato, commesso, ausiliario, aiuto
cuoco, ausiliario specializzato, operaio manutentore, operaio impiantista,
cuoco.
Per gli IRCCS si fanno salve le norme regolamentari, ove esistano.
Per le assunzioni presso gli Ospedali Classificati di cui all’art.41
e i Presidi di cui all'art.43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno
comunque essere salvaguardate le norme che regolano l'equiparazione dei
titoli e dei servizi.
Nell’ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno,
limitatamente alle figure non apicali, una riserva per il personale interno
per i posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse
disposizioni regolamentari.
Art. 12 - Documenti di assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o
consegnare i seguenti documenti:
- codice fiscale;
- carta d’identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui
risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose,
rilasciato da organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato
di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi
- altro documento previsto dalla vigente normativa;
- certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta
semplice;
- certificato casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione
di residenza e a comunicare l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso
dalla residenza.
In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a
certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o
domicilio.
Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni
del lavoratore, nei casi previsti da norme di legge.
Art.13 - Visite mediche
L’Amministrazione potrà accertare l’idoneità
fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima dell’assunzione
in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del
rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari
pubblici, salvo quanto previsto dal DLgs n.626/94 e successive modificazioni
e dal DLgs n.230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici
di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente,
sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per
il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per
legge, solo allorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati
dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
Art. 14 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova
non superiore a:
- due mesi per le categorie A e B;
- sei mesi per le altre categorie.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del
rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,
ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa
alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di
ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto
di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a
quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore
interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in
grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione
per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto
di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato
in servizio.
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria
e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13
della Legge n.300 del 20 maggio 1970.
Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali
previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate
tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può
essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori
a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò
non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del
dipendente medesimo.
Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi
i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica
superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta
la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella
percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica
superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze
afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto
al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in
possesso del titolo professionale, ove richiesto.
L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto
scritto.
Art. 16 - Cumulo delle mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati all’esplicazione di più
mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi
dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la
categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché
quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore
di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione
percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza
tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla mansione superiore.
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la
propria qualifica dall'ufficio sanitario a ciò preposto, fatta
salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno,
nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo
per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse
da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione
del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo,
in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente
con le capacità residuali del lavoratore.
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 18 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36
ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3
(con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti,
da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale
lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di
regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo
esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre
fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia
dell'assistenza del malato.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione,
con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni
di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni
giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le
Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l'orario può
essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali,
con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria
di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella
settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali
di cui all’art.77.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare
per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro
straordinario di cui all’art.59.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza
sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato
dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è
reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione
di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando
il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza
e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita
anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità,
ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare
l’applicazione della deroga che precede.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime
di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati,
non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare
e straordinario.
Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione,
formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le
Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi
o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario
di servizio, fermo restando il debito orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle
comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7°
comma dell'art.59 del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro
ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione
aziendale.
Art. 19 - Lavoro notturno
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione
di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche
con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni
del DLgs 8 aprile 2003, n.66, e successive modificazioni.
Gli artt.12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede
di contrattazione aziendale. Nelle more di detto accordo resta salvaguardata
l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che
operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore.
Art. 20 - Banca delle ore
La banca delle ore si costituisce con l’accantonamento delle ore
di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore
da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno
a sua disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo.
Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta
la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi
retribuiti anche a gruppi di minimo due ore e, quando saranno richieste
a copertura dell’intera o per più giornate lavorative, saranno
accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno
retribuite, su specifica richiesta del dipendente, entro il mese successivo.
Ulteriori articolazioni dell’istituto e la verifica dell’andamento
e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale,
come previsto nell’articolo 7 lettera f).
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di :
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto
all’attività dell’azienda sanitaria, tutelando anche
le esigenze assistenziali dell’utenza;
- consentire, tenendo conto delle necessità tecnico–organizzative
aziendali, le esigenze individuali dei lavoratori.
Si conviene, che a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo
parziale che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25%
del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.
Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo
intese con le OO.SS. di cui all’articolo 77.
L’assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato
che a tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate
esigenze della struttura e deve risultare da atto scritto nel quale siano
indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per
i lavoratori assunti a tempo pieno;
- la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario
con riferimento, secondo la tipologia di part time, al giorno, alla settimana,
al mese, all’anno, comunque non inferiore a 1/3 dell’orario
di lavoro previsto per il tempo pieno;
- la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico e normativo.
Il trattamento economico, ivi compresi i trattamenti accessori, gli automatismi
di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata viene
determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata
della prestazione lavorativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale
con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza
vengono corrisposte in misura integrale per l’intera giornata di
lavoro. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori
a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate
di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale
annuo di 50 ore, retribuite con le maggiorazioni di cui all’articolo
59.
Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione
di lavoro oltre l’orario concordato nel limite massimo individuale
di due ore giornaliere e con un limite massimo individuale di 120 ore
annue. La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per garantire
la continuità delle prestazioni all’utenza e/o qualora la
struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative
derivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e/o infortunio,
e/o maternità, e/o ferie, e/o aspettativa di altri dipendenti.
Le ore supplementari giornaliere saranno retribuite con una maggiorazione
pari al 15% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.58.
L’eventuale rifiuto di prestazioni straordinarie o supplementari
non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento e della
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato
in apposito patto scritto, può variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia orizzontale che verticale;
nella stipula del patto il lavoratore che lo richiede può farsi
assistere da un componente della rappresentanza sindacale aziendale.
In tale patto le parti devono stabilire: in caso di tempo parziale orizzontale,
un arco temporale della giornata, in caso di tempo parziale verticale,
un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese o all’anno,
all’interno dei quali può essere espletato il servizio da
parte del lavoratore e, contestualmente, definire i tempi di preavviso,
che non possono essere inferiori a 2 giorni. Inoltre, in tale patto potrà
essere concordata la clausola di ripensamento.
Qualora la variazione sia richiesta dal datore di lavoro, si compenserà
la prestazione con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le
giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione
di collocazione temporale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può prevedere la priorità
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori
già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche.
Le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle
richieste e l’accettazione o il rifiuto della proposta saranno definite
a livello aziendale. Nel passaggio senza soluzione di continuità
dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa non vi è l’obbligo
di un periodo di prova.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà
avere anche durata predeterminata: in tal caso, e fino al termine stabilito
per detta trasformazione è consentita l’assunzione di personale
con contratto a tempo determinato, per completare il normale orario di
lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale.
Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo
parziale o viceversa per i due anni successivi sarà collocato in
coda alle eventuali specifiche graduatorie.
Le parti concordano di verificare entro ventiquattro mesi lo stato di
attuazione delle clausole contenute nel presente articolo.
Art. 22 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento, in riferimento all’accordo interconfederale
specifico, è operativo a seguito della definizione delle modalità
esecutive dei piani individuali di inserimento e con la strutturazione
di un progetto idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore
al contesto lavorativo che è proprio delle strutture sanitarie.
Per la definizione del cennato progetto e della correlata formazione si
prevedono percorsi differenziati con una durata di 9 mesi per l’inserimento
nella posizione funzionale A2, di 14 mesi per l’inserimento nella
posizione funzionale B, di 18 mesi per l’inserimento nella posizione
funzionale C.
L’inquadramento iniziale per il progetto di inserimento nella posizione
funzionale A2 è la posizione A, con 20 ore di formazione teorica;
quello per il progetto d’inserimento nella posizione funzionale
B è la posizione A3 con 40 ore di formazione teorica; quello per
il progetto di inserimento nella posizione funzionale C e la posizione
B3, con 60 ore di formazione teorica.
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte
le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto,
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e
sostitutivo.
L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto
se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia
deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate
le ragioni di cui al comma precedente.
La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il
consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore
a tre anni.
In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione
che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo
determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva
del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di
personale per le stesse mansioni;
- presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto
a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà
difensivi;
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni
ed integrazioni.
A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato
è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di
servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le
Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di
ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività
o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito
sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni
pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie,
psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL.
o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali,
limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso
straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro
dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni
di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio,
ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte
del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS,
anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti
vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa
facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile,
ecc.)
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire
a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può
essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni
per conservazione del posto per legge.
Art. 24 - Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso,
a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente
autorizzate secondo la vigente disciplina.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è
consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è
comunque ammesso all’interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento
di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente.
Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale
e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale,
così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico.
Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza
e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta
si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia,
infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove
attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.).
Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente
motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre,
senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai
degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale
massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
Art. 25 – Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti
a tempo determinato (così come considerati all’ultimo comma
dell’art.23) non potranno superare complessivamente la percentuale
massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per
verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di
lavoro nell’ambito della suddetta percentuale del 40%.
Art. 26 - Telelavoro
1. Definizione
Il telelavoro, così come regolamentato dall’accordo interconfederale
del 9 giugno 2004, consiste nell’attività lavorativa ordinaria
prestata presso il domicilio del lavoratore con l’ausilio di tecnologie
che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2. Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati,
rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura
sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso
l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione
del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata
nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a)volontarietà delle parti;
b)possibilità di reversibilità del rapporto,
trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma
restando la volontarietà delle parti;
c)pari opportunità rispetto alle condizioni di
miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d)esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che
vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente
in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
e)applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è
in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito
dalla RSU o, in sua assenza dalla R.S.A. o, in loro assenza, dalla struttura
territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa
tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto
scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle
modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione
e/o la trasformazione del telelavoro.
3. Postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d'uso
ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea
alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione
dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario
delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività
lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento
con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso
ad Internet).
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione
di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore
di lavoro.
L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile
i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione
di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore
fino a riparazione avvenuta.
4. Collegamenti telefonici
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti
in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo
caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di
lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo
che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5. Arredi
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc.,
rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in
numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di
telelavoro.
6. Orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista
dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito
dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore
nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti
un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la
reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro.
Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratore
impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore
ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale
orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del
datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7. Comunicazione, informazione
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della
comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei
seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro,
gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei
giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario
di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento
diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.
8. Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento
tecnico-organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile
per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo
dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività
lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso
nell’orario di lavoro di cui al punto 6.
9. Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di
accesso all’attività sindacale che si svolge in azienda tramite
l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione
a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire
ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale
e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo,
alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel
posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore
è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente
CCNL.
10. Controlli a distanza
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al
lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni
di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la
trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni
del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici,
saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A., o in loro
assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto,
per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della Legge n.300/70
e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite
le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno
effettuare visite di controllo, fermo restando che le stesse dovranno
essere concordate con il lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
11. Sicurezza
Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro
e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento
della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94) l’allestimento della
postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario
ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza.
Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche
il piano dei rischi possibili.
E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata
di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art.5 del DLgs n.626/94, ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi
e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà
a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche
indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno
possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli
apparati dati in dotazione.
12. Riservatezza
A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più
assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso
e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
Art. 27 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Il trasferimento del personale in presidi, servizi, uffici della Struttura
diversi dalla sede di assegnazione sarà utilizzato dalla Direzione
della struttura stessa in relazione alle esigenze di servizio, secondo
criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all’art.77,
nel rispetto dell'art.13 della Legge n.300/70.
L’assegnazione, invece, del personale nell’ambito dei servizi,
uffici, presidi della Struttura cui originariamente è stato assegnato
il dipendente rientra nel potere organizzatorio della stessa struttura
e non soggetto ai vincoli di cui al comma precedente.
Art. 28 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale,
in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso
di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà
considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione
non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione
dell’indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere
monetizzato.
Art. 29 - Festività
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione
di ciascuna delle seguenti festività:
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Lunedì di Pasqua;
- Festa del lavoro (1° maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Assunzione della Madonna (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S.Stefano (26 dicembre);
- Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore
la normale retribuzione di cui al successivo art.49.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia
prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto
ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con
le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione,
sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con
il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto
di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito
dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Art. 30 - Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni
lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni
lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere
effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore.
Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61
spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore
periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e
successive modificazioni ed integrazioni.
In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del
lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione
delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio
spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo
stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo.
Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto
inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione,
previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla
base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente
con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo
estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del
Direttore sanitario.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in
qualunque momento dell'anno.
Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità
competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che
potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente
con le esigenze di servizio e dell'Azienda.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento
annuale delle ferie.
Art. 31 - Permessi straordinari
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi
straordinari nei seguenti casi:
1) Permessi retribuiti:
a. per matrimonio, giorni 15 di calendario;
b. per sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari
per sostenere le prove stesse;
c. in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato
di famiglia, dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e affini
entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso limitatamente
a cinque giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non
verrà computato solo nell’ipotesi in cui il dipendente, nel
predetto giorno, abbia comunque prestato attività lavorativa;
d. il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla
Legge 13 luglio 1967, n.584;
e. per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali, secondo
le norme di legge;
f. per gravi e documentate ragioni, l'Amministrazione può concedere
un periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito non superiore
a cinque giorni;
g. per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo
la normativa vigente;
h. per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche;
i. in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente
risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado,
spetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno;
j. nei casi previsti nell’art.14, commi 1 e 2, del DLgs n.151/2001.
2) Permessi non retribuiti
Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica
con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori
potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto
al mantenimento del posto di lavoro:
a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione,
aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio.
Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio
personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti.
Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni
attestanti la frequenza ai corsi;
b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza
per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo
stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso,
di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi;
c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi
sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire
di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49;
d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della
vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi
dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento
interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000,
Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche
frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al
punto b) se utilizzata allo stesso titolo;
e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo
per affidamenti preadottivi internazionali);
f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri
dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento
o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione
conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione
da parte del dipendente;
g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5
e 6 della Legge n.53/2000
3) Congedi per i genitori
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia
di tutela della maternità e della paternità contenute nel
DLgs 26 marzo 2001, n. 151.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
ai sensi degli artt.16 e 17 e 20 del DLgs n.151/2001 compete l’80%
dell’intera retribuzione. Detto trattamento economico spetta al
lavoratore padre nelle ipotesi contemplate dall’art. 28 del cennato
DLgs n.151/2001.
Quanto sopra previsto si applica anche nei casi previsti dall’art.
26, 1° comma, e 27, 1° comma, del DLgs n.151/2001.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall’art.32 del DLgs
n.151/2001 per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete il
30% dell’intera retribuzione; detto periodo in caso di parto plurimo
compete per ogni figlio.
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992,
n.104, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento
economico è previsto dall’art. 34, comma 1, del DLgs n.151/2001.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi
di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre
ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione
di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio,
la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post parto ed
il periodo ante parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono,
inoltre, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del DLgs n.151/2001.
Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi
previste dall’art.40 del DLgs n.151/2001. In caso di parto plurimo,
i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dall’art. 39 possono essere utilizzate anche dal lavoratore
padre.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore
padre, le assenze per malattie del bambino di cui all’art. 47 del
DLgs n.151/2001.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante
il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento
si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa
comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la
salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo
impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività
– nell’ambito di quelle disponibili – che comportino
minor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei precedenti punti dovranno essere richiesti dall'interessato
in tempo utile (e comunque di norma almeno sette giorni prima) per permettere
la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze
della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
4) Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive
modificazioni
Al personale dipendente spettano i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e successive modificazioni, nonché i riposi di cui
all’art.42, comma 1, del DLgs n.151/2001 in alternativa al prolungamento
del congedo parentale di cui al 3° punto del presente articolo.
5) Servizio militare o sostitutivo civile
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio
sostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro
rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore
che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione
della Struttura sanitaria entro un mese dalla data di cessazione del servizio
potrà essere considerato dimissionario.
Art. 32 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria
accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo
cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto
terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime,
sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di un’aspettativa non retribuita per l'intera durata
del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
d) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi
e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto;
e) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa
in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà
la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli
abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce
il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti
permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna
indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente
contratto.
Art. 33 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti
a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da
una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità
e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure
di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto
di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
d) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi
e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto;
e) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa,
in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà
la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli
abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce
il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti
permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna
indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente
contratto.
Art. 34 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza,
convengono sulla necessità di predisporre condizioni per favorire
la partecipazione dei lavoratori operanti nell'area sanitaria privata
ai corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni
offerte dalla Struttura sanitaria.
A tale scopo i dipendenti potranno usufruire di permessi retribuiti per
partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione
attinenti alla materia di pertinenza, nelle seguenti percentuali:
- fino al 12% del personale dell'area sanitaria ed assistenziale inquadrato
nelle categorie A e B;
- fino all'8% del restante personale, con esclusione di quello medico,
globalmente inquadrato.
In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità
in base alle quali programmare la qualificazione del personale, tenuto
conto delle esigenze di servizio.
Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di
qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l'acquisizione
dei titoli di base richiesti per l’iscrizione alle scuole professionalizzanti.
Al riguardo, le Amministrazioni e le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77
concorderanno i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità
per l'accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali, indicando
i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche, che comunque
non dovranno superare il 10% delle stesse, sì da garantire la funzionalità
dei servizi.
Per indicare la graduatoria dei beneficiari, le Amministrazioni e i Rappresentanti
sindacali di cui all'art.77 dovranno dare la precedenza agli OSS, OTA,
agli ausiliari socio-sanitari specializzati e alle ulteriori analoghe
figure professionali.
Nell'adozione di tali criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità
anagrafica e successivamente di quella di servizio.
Parimenti a quanto sopra previsto, le parti firmatarie, a livello regionale
e provinciale, si faranno carico di far predisporre dagli Assessorati
regionali alla sanità e all'assistenza e dalle Aziende ASL programmi
concernenti i corsi di OSS (Operatore socio-sanitario) e di altre figure,
anche decentrando l'esercizio di detti corsi, teorici e pratici, all'interno
delle strutture sanitarie private.
Nell'ambito delle percentuali di cui al 2° comma, i lavoratori frequentanti
i corsi di cui ai commi precedenti potranno godere di una riduzione di
quattro ore settimanali di servizio, con retribuzione, per il periodo
di effettiva frequenza alla scuola.
A tal fine i lavoratori dovranno fornire all'Amministrazione il certificato
di iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente,
i certificati di regolare frequenza. Le domande dovranno essere presentate
per iscritto non oltre il 30 settembre di ogni anno. La riduzione di orario
non è cumulabile, essendo fruibile solo con cadenze settimanali
e, parimenti, non si somma ad altre riduzioni di orario comunque dovute
o richieste per altro motivo, se non quelle previste dal DLgs n.151/2001
e dalla Legge n.104/1992.
Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il lavoratore
è dipendente sono considerate lavoro effettivo.
In ogni caso, la concessione di permessi di cui al presente articolo dovrà
comunque garantire in ciascun raggruppamento e servizio lo svolgimento
delle attività assistenziali mediante accordo con le Rappresentanze
sindacali di cui all’art.77.
Con l'entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite tutte
le precedenti disposizioni in materia.
Art. 35 – ECM (Educazione continua in medicina)
Oltre a quanto previsto nell’articolo precedente in materia di formazione,
con il presente contratto si recepiscono le novità introdotte ai
sensi dell’art.16 quater del DLgs n.502/1992 e successive modificazioni,
dalle indicazioni del Ministero della Salute, dalle intese assunte in
Conferenza Stato-Regioni e dagli obiettivi di salute previsti dal Piano
Sanitario Nazionale e recepiti nei singoli Piani Sanitari Regionali, che
prevedono la formazione continua del personale sanitario quale requisito
indispensabile per svolgere attività professionale in qualità
di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università,
delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
A tal fine le strutture sanitarie favoriscono l’acquisizione dei
crediti formativi, previsti dalle vigenti disposizioni, e ne garantiscono
l’acquisizione nei limiti del monte orario previsto dall’articolo
34 .
Al riguardo le parti concorderanno in contrattazione decentrata aziendale
criteri e modalità di applicazione.
In materia sono fatti salvi, in ogni caso, accordi aziendali di miglior
favore.
Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione
dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative
a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali.
Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, per favorire la formazione
continua a tutto il personale sanitario e, comunque, la formazione in
genere a tutto il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie
coerenti con la necessità di implementare l’attività
di formazione in ambito possibilmente aziendale ed interaziendale, favorendo
metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non
sia possibile assicurarla a livello interno.
La formazione, inoltre, deve essere coerente con l’obiettivo di
migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente
correlata alle attività di competenza.
Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione
continua, le parti concordano che, nel caso di mancata acquisizione dei
crediti nel triennio da parte del personale interessato, non trova applicazione
la specifica disciplina prevista dall’art.16 quater del DLgs n.502/92.
Le parti concordano di verificare lo stato di applicazione della suddetta
normativa contrattuale in occasione del rinnovo del biennio economico
2004-2005.
Art. 36 - Diritto allo studio
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150
ore annue individuali. Fermo restando il limite individuale di cui sopra,
sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio
e, comunque, di almeno una unità.
Tali ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo
della scuola dell’obbligo; le medesime non sono retribuite per la
frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione
in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Art. 37 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti di ufficio
L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove
si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile
o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente
connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista
accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione
di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro,
assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi,
ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i
gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale di fiducia
della struttura.
L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato
con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 38 - Comportamento in servizio
Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza
sanitaria, deve improntare il proprio comportamento al rispetto ed alla
comprensione dell'assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà
umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità
e responsabilità della sua assistenza.
Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della
struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione
secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in
modo corretto i propri doveri.
E' fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività
al di fuori delle strutture di appartenenza anche in caso di sospensione
cautelativa.
La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori
del rapporto di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale, costituisce giustificato motivo per la risoluzione
del rapporto di lavoro.
Art. 39 - Ritardi e assenze
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando
il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo e comunque attestando
le presenze secondo le modalità di rilevazione in uso nella Struttura.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo
della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo
giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro
alle persone o all'Ufficio a ciò preposto dalla Struttura sanitaria,
giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore,
salvo legittimo e giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla
durata dell’assenza stessa.
In caso di malattia, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima
dell'inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione
della malattia stessa.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi,
è considerata mancanza gravissima.
Art. 40 - Permessi - Recuperi
Al dipendente possono essere concessi dall'Azienda, per particolari esigenze
personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione,
nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi
permessi anche di durata pari all'orario giornaliero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso
dell'anno.
Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso,
il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una
o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente
per il numero di ore non recuperate.
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione
in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto
delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per
iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque
giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore
di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante
delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte
del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia
di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della
contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve
essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal
momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture
di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza
della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa
essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni
dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel
caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente
al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per
ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate
per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti
provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore
a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e
nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti
di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione
ai sensi dell'art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro
senza giustificato motivo;
b. ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione
senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento
dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga
alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse
alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite
dalla Struttura;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle
disposizioni impartite;
g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico
e gli altri dipendenti;
h. violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione
e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie
educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;
i. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia,
all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i
diritti tutelati dalla Legge n.300/70;
j. ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere
temporaneo dei dati di cui all'art.12 del presente CCNL, ovvero rilasci
autocertificazioni non veritiere;
k. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
l. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale,
lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m. violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali,
ove previsto;
n. risulti assente alla visita domiciliare di controllo;
o. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò
avvenga per giustificati motivi;
p. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto
delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate
ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente
alle festività ed alle ferie;
C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti
di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall’applicazione
della prima sanzione;
D. assenze per simulata malattia;
E. introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
G. alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio
marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
H. per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi
atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo,
all'Amministrazione o a terzi;
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
K. per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque
per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo
i principi generali di diritto vigente;
M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della
struttura;
N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori
all'interno della struttura;
O. per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione
cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione
di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso
un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello
stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non
esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento
di licenziamento per mancanze.
TITOLO VI
MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 42 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore
deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di
servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive
competenze, e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni
dalla data del rilascio.
L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL,
anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve
essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché
possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate
le denunce di legge previste.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS
le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di
malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS
e l'infortunio dall'INAIL, o se non è indennizzata a causa del
superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza per
non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto
ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza
per malattia nell'arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia,
computando altresì la malattia in corso.
Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione
della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non
deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito
al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi
e non variabili. La corresponsione dell’integrazione va corrisposta
in base alle norme di legge (Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art.1).
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore
si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di
un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale,
per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso
che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento
della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato
di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero
sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto
a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può
protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20° al 23° mese), purché
permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
b) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza
per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40%
della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con
conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo
di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore
a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato,
a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve
le condizioni di miglior favore delle singole Amministrazioni.
Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100%, non
si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità
di malattia dovuta dall'Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione
a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di
controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell'art.5 della
Legge n.300/70, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal
Dm 8 gennaio 1985 (G.Uff. n.33/85) e successive modificazioni.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi
a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l'obbligo di avvertire
l'Amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento
dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà
limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche
in caso di successiva insorgenza di malattia.
Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità
di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal
terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura
sanitaria nella titolarità delle corrispondenti azioni legali,
nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni
legislative che regolano la materia.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale
della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi,
la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle
fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice
di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie
o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione
dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La
procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata
dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della
domanda di accertamento.
Art. 43 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli
infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme
di legge vigenti.
Art. 44 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come disciplinata
dal DLgs 19 settembre 1994, n.626, modificato e integrato dal DLgs 19
settembre 1996, n.242, le parti si richiamano all’Accordo collettivo
nazionale firmato il 16 dicembre 1996, riportato nell’Allegato 6,
facente parte integrante del presente CCNL.
TITOLO VII
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’evoluzione del lavoro in ambito sanitario tende a sviluppare
i rapporti intercorrenti tra organizzazione, nuove professionalità
e sistemi di inquadramento del personale. Ciò ha indotto le parti
contraenti a definire un nuovo sistema di classificazione al fine di consentire
una più adeguata valutazione dei suddetti tre elementi.
Il nuovo sistema classificatorio coglie l’evoluzione del lavoro
e, contemporaneamente, rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita
dei sistemi organizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità
di riconoscimento del valore professionale.
Le parti convengono sulla necessità di valorizzare la capacità
e la responsabilità nel lavoro del personale, promuovendo lo sviluppo
in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità
ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di
efficienza e produttività delle aziende.
L’integrazione e l’intercambiabilità delle mansioni,
la polivalenza dei propri compiti, l’acquisizione di nuove conoscenze
e competenze nell’ambito di diverse posizioni lavorative, costituiscono
elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle
carriere.
Pertanto le parti danno atto che la crescita della qualità dei
servizi e della produttività passa anche attraverso il migliore
utilizzo di tutte le risorse umane disponibili.
La valorizzazione della professionalità va ricercata anche mediante
nuovi modelli organizzativi che, coerentemente con il nuovo sistema classificatorio,
possano realizzare una più efficiente ed efficace assegnazione
dei compiti per meglio realizzare le specifiche professionalità.
Art. 45 - Il sistema di classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in cinque categorie
denominate, rispettivamente, A, B, C, D e E.
Nell’ambito della categoria D è previsto un livello economico
super (DS) articolato in cinque posizioni economiche.
Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie,
riportate nell'articolo 51, che descrivono l'insieme delle caratteristiche
e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni
di lavoro. Nelle declaratorie sono inoltre indicate le nuove denominazioni
di alcune figure professionali.
Ai soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con riferimento
a quanto previsto dall'art.2095 c.c., è suddiviso in:
- impiegati: il personale inquadrato nelle posizioni economiche da B1
ad E2, compreso l'impiegato d'ordine e l'operatore di centri elettronici,
inquadrati nella posizione B;
- operai: il restante personale.
Art. 46 - Norma generale d’inquadramento
Le parti, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili
o di istituzione di nuove figure professionali da parte del Ministero
della Salute, utilizzabili nel settore, ovvero alla stregua di nuove emanande
normative, si incontreranno entro trenta giorni per verificare la corretta
collocazione nella posizione di appartenenza di personale interessato
all’interno dell’organizzazione aziendale. Il confronto si
svolgerà in sede di commissione paritetica, istituita per la verifica
dell’ordinamento professionale ai sensi dell’articolo 52.
Art. 47 - Norma di qualificazione e progressione professionale
Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente
sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima
categoria, allorquando, in rapporto all’organizzazione aziendale
sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati,
definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti
obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità
anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche
conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative
più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità.
Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione
delle mansioni e all’acquisizione di parti di competenze riferite
ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico.
Altresì a livello regionale, come previsto dall’articolo
7 punto c) saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori
di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni
lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti
e che dovranno anche tenere conto della esperienza acquisita e/o delle
attitudini e/o delle potenzialità.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a far tempo dal 30 settembre
2004 per verificare la possibilità di dare concretezza a livello
aziendale ai meccanismi migliorativi innanzi delineati.
Art. 48 - Passaggio di posizione o di categoria
Si conviene che tutti i dipendenti che ottengono il passaggio ad una
posizione economica superiore nell’ambito della stessa categoria
sono tenuti, ove necessario, a svolgere anche i compiti già in
precedenza espletati.
In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno
assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità
per mansioni superiori in godimento.
Art. 49 - Retribuzione
La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta
da:
- retribuzione come da posizione economica;
-retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- EADR;
- tredicesima mensilità;
- trattamento di fine rapporto;
- elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt.59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 72 ed eventuali trattamenti ad personam.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per
il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai
sensi della Legge n.153/88 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 50 - Posizioni economiche a regime
Con decorrenza dal 31/12/2003 i nuovi stipendi base annui a regime, comprensivi
dell’IVC, sono determinati negli importi di cui alla tabella 1.
I corrispondenti arretrati maturati dal 1° gennaio 2004 fino alla
data di sottoscrizione del presente CCNL, e della contemporanea messa
a regime, saranno corrisposti entro il mese di maggio 2005.
Le tabelle sono quelle allegate, compresa la tabella 2 degli assegni ad
personam spettanti al solo personale appartenente alle professioni sanitarie
e tecniche transitate dalla posizione C alla posizione D con il CCNL 2000-2001,
in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL stesso; in caso di passaggio
a posizione economica superiore, il valore dell’assegno ad personam
di cui alla tabella 2 è quello previsto per la nuova posizione
economica.
Art. 51 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
Posizione A:
Addetti alle pulizie, Operaio qualificato, addetto alla piscina, commesso,
ausiliario.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già
hanno assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Bagnino ADDETTO ALLA PISCINA
Telefonista COMMESSO
Addetto/a alla cucina AUSILIARIO
Addetto/a al guardaroba AUSILIARIO
Lavandaio/a AUSILIARIO
Disinfettatore AUSILIARIO
Ausiliario di assistenza per anziani: AUSILIARIO
Ausiliario Socio Sanitario: AUSILIARIO
Posizione A1:
Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità
di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.
Posizione A2:
Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità
di tre anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione
e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.
Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A3.
Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già
assunto la denominazione:
Ausiliario socio sanitario specializzato AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Addetto all'assistenza per anziani AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Assistente bambini AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Assistente ed Accompagnatore per disabili AUSILIARIO SPECIALIZZATO
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli Ausiliari
specializzati con le seguenti denominazioni: Ausiliari socio sanitari
specializzati, Addetto all'assistenza per anziani, Assistente bambini,
Assistente ed Accompagnatore per disabili sono inquadrati nella posizione
A3.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione A4.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B:
Impiegato d'ordine, Centralinista, Portiere centralinista, Operaio
specializzato, Operatore di centri elettronici, Autista, Operaio Manutentore,
Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (OTA), Cuoco, Assistente socio-sanitario
con funzioni educative, Assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno,
Ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4°
livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati
o per accordi aziendali.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che hanno
già assunto la denominazione a fianco indicata:
Operaio ad alta specializzazione,
Operaio tecnico OPERAIO SPECIALIZZATO
Perforatore OPERATORE DI CENTRI ELETTRONICI
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B1:
Impiegato d’ordine con 5 anni di anzianità, Cuoco con
10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B2:
Operatore socio sanitario, Autista addetto saltuariamente alla conduzione
di autoambulanza, Animatore, Tecnico di attività motoria in acqua,
Impiantista.
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha
già assunto la denominazione a fianco indicata:
Impiantista OPERAIO IMPIANTISTA
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B3:
Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza
titolo specifico), ad esaurimento, Istruttore di nuoto, Assistente per
l'infanzia, Capocuoco, Autista di ambulanza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione B4:
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza
titolo specifico con quindici anni di servizio maturati nella stessa struttura
sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4.
Successivamente l’inquadramento avviene al compimento di cinque
anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già
maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati
in ragione di un terzo.
Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C:
A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli educatori senza titolo specifico
con diploma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione
economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura,
sono inquadrati in categoria C.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
L’impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico
con un anno di scuola, programmatore di centro elettronico, insegnante
corsi formazione professionale, puericultrice, infermiere generico, massaggiatore
(ad esaurimento), massofisioterapista, autista di ambulanza del sistema
di emergenza-urgenza (Accordo Ministero Salute e Regioni del 22 maggio
2003), Operatore tecnico coordinatore Capo servizi operai, Cuoco diplomato
con titolo di scuola alberghiera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del presente CCNL.
Posizione C1:
Impiegato amministrativo di concetto, al compimento di cinque anni
di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica,
gli anni già maturati alla data della sottoscrizione del presente
CCNL saranno computati in ragione di un terzo.
Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata
– capo servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C2:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C3:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione C4:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D:
personale infermieristico (infermiere, infermiere
psichiatrico con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario,
infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale
tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia,
tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione
(tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista,
ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica
e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista
con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale,
cappellano.
Collaboratore amministrativo
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha
già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Collaboratore direttivo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D1:
1.Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni
di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico,
podologo, igienista dentale, con anzianità di 20 anni nella stessa
qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
2.Personale tecnico sanitario (tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica,
tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico);
personale della riabilitazione (tecnico audiometrista,
tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico
dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista
occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre
anni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al
punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello
del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata
alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100%
fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D2:
1.Infermieri, infermieri psichiatrici con
2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere
pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 25 anni
nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
2.Personale tecnico sanitario (tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica,
tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico);
personale della riabilitazione (tecnico audiometrista,
tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico
dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista
occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre
anni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al
punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello
del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata
alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100%
fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Capo servizio e ufficio amministrativo in struttura sanitaria fino
a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l.
E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha
già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Coadiutore amministrativo COORDINATORE AMMINISTRATIVO
Posizione D3:
1.Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni
di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico,
podologo, igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa
qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
2.Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia,
tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione
(tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista,
ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica
e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista
con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale.
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al
punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello
del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata
alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100%
fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione D4:
Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con
oltre 250 posti letto, e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi da
121 a 150 p.l.; Analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione DS:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico,
Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori,
di assistenti sociali, Direttore corsi, che al 31 agosto 2001 svolgevano
attività di coordinamento vengono inquadrati in DS con il mantenimento
dell’indennità di coordinamento di cui all’articolo
62.
Il restante personale della posizione economica D incaricato delle funzioni
di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla
sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS, previa valutazione
positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità
di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della
categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo
abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione
e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato
in DS, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento
di cui all’articolo 62.
Posizione DS1:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico,
Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori,
di assistenti sociali, Direttore corsi, con 20 anni di anzianità
nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche
già inquadrate in D1, con il mantenimento dell’indennità
di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D1 incaricato delle funzioni
di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla
sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS1, previa valutazione
positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità
di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della
posizione D1 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo
abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione
e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato
in DS1, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento
di cui all’articolo 62.
Posizione DS2:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico,
Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori,
di assistenti sociali, Direttore corsi, con 25 anni di anzianità
nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche
già inquadrate in D2, con il mantenimento dell’indennità
di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D2 incaricato delle funzioni
di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla
sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS2, previa valutazione
positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità
di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della
posizione D2 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo
abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione
e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato
in DS2, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento
di cui all’articolo 62.
Posizione DS3:
Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico,
Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori,
di assistenti sociali, Direttore corsi, con 30 anni di anzianità
nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche
già inquadrate in D3, con il mantenimento dell’indennità
di coordinamento di cui all’articolo 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Il restante personale della posizione economica D3 incaricato delle funzioni
di coordinamento dopo il 31 agosto 2001 e che svolge tali funzioni alla
sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS3, previa valutazione
positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell’indennità
di coordinamento di cui all’articolo 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della
posizione D3 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo
abbia svolto per un periodo di almeno due anni a seguito di selezione
e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato
in DS3, con il mantenimento dell’indennità di coordinamento
di cui all’articolo 62.
Posizione DS4:
Dirigente di area infermieristica (già C.S.S.A., R.A.I.), tecnica
e riabilitativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura
con internato).
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito
della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47.
Posizione E:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto,
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista,
farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e
Presidi.
Posizione E1:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti
letto, Capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale Classificato,
IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente
clinicizzate con oltre 150 posti letto, Vicedirettore amministrativo di
Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, Coadiutore: biologo, chimico,
fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista.
Posizione E2:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti
letto, Direttore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi
e Case di cura totalmente clinicizzate, Direttore: biologo, chimico, fisico,
farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista.
Tutti i passaggi alla posizione economica superiore determinati dal maturare
di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti
gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello
in cui viene maturata la prescritta anzianità.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE
E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
CATEGORIA <<A>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento
di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità,
nell’ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento
della propria attività, e che svolgono anche attività di
pulizia.
Posizione <<A/A1>>
Le qualifiche di posizione comportano l’esecuzione di mansioni relative
ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle
quali presuppone l’uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti
e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate,
nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione.
L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti
assegnati nell’ambito di istruzioni ricevute.
L’attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione
di prassi e metodologie definite, nell’area dei servizi generali
e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi
in tutti gli ambienti della Struttura.
Posizione <<A2>>
Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive
di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti
sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e
strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture
sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino,
delle apparecchiatura e della testata del letto. Provvedono al trasporto
degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento
e custodia se deambulanti; collaborano con il personale infermieristico
nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione
dei compiti che sono stati affidati; prendono parte alla programmazione
degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche
nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-pratici
di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza
alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio:
aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi,
e all’igiene personale del paziente).
Posizione <<A3>>
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza
alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera (esempio:
aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi,
e all’igiene personale del paziente).
CATEGORIA <<B>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono:
- Conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di
compiti assegnati;
- Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
qualificazioni e specializzazioni professionali;
- Autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni
di massima.
Requisiti culturali e professionali:
Possesso di licenza della scuola dell’obbligo unita a specifici
titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
Per l’OTA, il titolo specifico é quello previsto dal Dm 295/91,
così come recepito negli Accordi del 25/11/91 e del 6/12/91, che
fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 5).
Posizione <<B/B1>>
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura
amministrativa d’ordine, di vigilanza e controllo, di carattere
assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica
di sostegno.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni
di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell’ambito
di procedure o prassi definite.
La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle
singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche
immediate, periodiche e complete.
A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
- Assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di
isolamento e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio
ambiente di vita, in relazione con l’esterno e di tramite con servizi
e risorse sociali;
- Conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti
anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale
unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- Funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi,
prevenzione, igiene della persona;
- Conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
- Conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità
prestabilite;
- Attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento
ed elaborazione dati;
- Conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in genere.
Posizione <<B2>>
Comprende posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni
tecniche, di vigilanza, educative, d’insegnamento e di supplenza
all’anziano ed al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento
di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche
indispensabili per l’espletamento dei propri compiti che possono
comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di
mansioni tecniche, amministrative e contabili.
Operatore Socio Sanitario: svolge le attività
descritte dall’Accordo Conferenza-Stato Regioni del 22/2/2001, pubblicato
in G.Uff. n.91 del 19 aprile 2001, così come recepito in sede regionale.
Posizione <<B3>>
Appartengono, inoltre, alla posizione i lavoratori con particolare specializzazione;
collaborano alla redazione della programmazione delle attività
con responsabilità diretta nell’attuazione di programmi di
lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento
di altri lavoratori, nonché l’assunzione di responsabilità
per il loro operato.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi rispondono
del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell’area.
Le posizioni lavorative comportano:
- Conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- Coordinamento nei confronti di unità operative cui si è
preposti;
- Mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi
di lavoro prestabilito.
Posizione <<B4>>
Gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di anzianità di
servizio maturata alla data dell’entrata in vigore del presente
CCNL.
L’inquadramento nella posizione B4 potrà avvenire anche
al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<C>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità
tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia
e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti
di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e
controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione
di responsabilità dei risultati conseguiti.
Posizione <<C>>
Le qualifiche di questa posizione comportano:
- l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie,
prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali
per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione
di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito
di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate
al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
- conoscenza di tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature
anche complesse.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo,
guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minor contenuto
professionale.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi
di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni
emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità
operativa.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il
diploma abilitante all'esercizio della professione, ove previsto.
Profili professionali
Personale tecnico: Programmatore.
Provvede, nell’ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei
programmi, ne cura l’aggiornamento, la manutenzione ivi compresa
la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di competenza, il
corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli
utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Educatore: senza titolo specifico, con diploma
di scuola media superiore già inquadrati in posizione economica
B4 sono inquadrati in categoria C.
Posizione <<C1>>
Assistente Tecnico: esegue operazioni di rilevanza
tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio, indagini,
rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie
tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni sovraintendendo
all’esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza
delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori
nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alle predisposizione
di capitolati, alle attività di studi e ricerca, alla sperimentazione
di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Personale amministrativo: Impiegato di concetto.
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale
- anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali elettronici o
di altra tecnologia, anche informatica - quali, ad esempio, ricezione
e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività
di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione,
studio e ricerca.
Posizione <<C2>>
Posizione <<C3>>
Posizione <<C4>>
L’inquadramento nelle posizioni C1, C2, C3 e C4 potrà
anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente
articolo 47.
CATEGORIA <<D>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o
gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative,
di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità
operativa nell’ambito delle strutture operative previste dal modello
organizzativo aziendale.
Posizione <<D>>
Profili professionali
Collaboratori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali di tale personale
si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione
di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
Personale infermieristico:
Infermiere: Dm 14/9/94, n.739;
Ostetrica: Dm 14/9/94, n.740;
Dietista: Dm 14/9/94, n.744;
Assistente sanitario: Dm 17/1/97, n.69;
Infermiere pediatrico: Dm 17/1/97, n.70;
Podologo: Dm 14/9/94, n.666;
Igienista dentale: Dm 14/9/94, n.669.
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: Dm 14/9/94, n.745;
Tecnico sanitario di radiologia medica: Dm 14/9/94, n.746;
Tecnico di neurofisiopatologia: Dm 15/3/95, n.183;
Tecnico ortopedico: Dm 14/9/94, n.665;
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:
Dm 27/7/98, n.316;
Odontotecnico: Art.11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992;
Ottico: Art.12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e Dm 23 aprile 1992.
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: Dm 4/9/94, n.667;
Tecnico audioprotesista: Dm 14/9/94, n.668;
Fisioterapista: Dm 14/9/94, n.741;
Logopedista: Dm 14/9/94, n.742;
Ortottista: Dm 14/9/94, n.743;
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva:
Dm 17/1/97, n.56;
Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale:
Dm 17/1/97, n.57;
Terapista occupazionale: Dm 17/1/97, n.136;
Massaggiatore non vedente: Legge 19 maggio 1971, n. 403;
Educatore professionale: Dm 8 ottobre 1998, n.520.
Assistente sociale
I contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli
previsti dall’art.1 della Legge 23 marzo 1993, n.84.
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma
elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dell’unità operativa in cui è inserito; collabora
nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative
del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell’ambito
dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze
organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali
e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo
Svolge attività amministrative che comportano un’autonoma
elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dell’unità operativa in cui è inserito.
Posizione <<D1>>
Posizione <<D2>>
Le qualifiche di tale posizione comportano l'esecuzione di funzioni amministrative
direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone
una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale,
nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi,
lo studio e l’elaborazione di programmi ed è caratterizzata
da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni
di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione
ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate
al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità
operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento
dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità
in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi
fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il
diploma di laurea.
Posizione <<D3>>
Posizione <<D4>>
L’inquadramento nelle posizione D1, D3 e D4 potrà anche avvenire
al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 47.
CATEGORIA <<DS>>
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione
e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica,
iniziative di programmazione e proposta.
Posizione <<DS>>
Coordinatore
Coordina l’attività del personale assegnato nell’unità
operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto
dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze
del lavoro di gruppo; collabora all’attività didattica nell’ambito
dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato
a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Posizione <<DS1>>
Posizione <<DS2>>
Posizione <<DS3>>
Posizione <<DS4>>
CATEGORIA <<E>>
Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività
caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione
alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni
operative del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma
di laurea.
Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati
non medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l'inquadramento
va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l’eventuale maggiore
qualifica già attribuita dalla Struttura.
POSIZIONE <<E>>
POSIZIONE <<E1>>
POSIZIONE <<E2>>
L’inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà
in rapporto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura
sanitaria.
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l’aggiornamento
del sistema di classificazione
Al fine di valutare i risultati dell’applicazione dell’attuale
sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze
del settore le parti concordano di costituire una commissione paritetica,
che inizierà i suoi lavori entro 31/12/2004. A tale commissione
è rinviata anche la valutazione dell’introduzione di nuove
figure professionali previste dal Ministero della Salute.
Art. 53 - Una tantum
Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità
di vacanza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma
del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo
gennaio 2002 – dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito,
per posizione economica.
Al personale di cui sopra, assunto successivamente all’1/1/2002,
l’una tantum sarà determinata in proporzione al periodo di
servizio maturato.
Le suddette somme saranno liquidate:
- il 50% alla sottoscrizione del presente CCNL;
- il restante 50% entro maggio 2005.
Art. 54 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR)
Per il personale degli Ospedali classificati, Presidi, Case di cura,
IRCCS, (ex Ospedali classificati o ex Case di cura) l’EADR è
così determinato:

Gli importi dell’EADR sopra indicati non riguardano le figure professionali
che hanno fruito del passaggio di categoria, ai sensi dei CCNL 2000-2001
e 2002-2003, per le quali l’importo dell’EADR rimane così
determinato:

Per il personale delle Strutture e delle figure professionali non comprese
nei due commi precedenti l’EADR è pari a euro 154,94.
Art. 55 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
I valori dell’Indennità Integrativa Speciale (contingenza)
sono conglobati e ricompresi, a far data dal 31 dicembre 2003 , nella
retribuzione tabellare di cui all’art.50.
Art. 56 - Retribuzione individuale di anzianità ad personam
I trattamenti retributivi individuali di anzianità sono globalmente
congelati e bloccati nella misura complessiva spettante al 31/12/90, per
cui nessun ulteriore incremento economico sarà maturato a partire
dall’1/1/91, non venendosi più, quindi, a maturare, da tale
data, alcun altro scatto aggiuntivo di anzianità per i futuri bienni
a favore del dipendente.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori aumenti aziendali concessi entro
il 31/12/93.
Art. 57 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria
superiore
Nel caso di passaggio alla categoria superiore, eventuali assegni ad
personam uguali o superiori al valore tabellare della prima posizione
economica utile possono concorrere all’inquadramento nella posizione
economica stessa.
Art. 58 - Paga giornaliera e oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di
1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:
- retribuzione come da relativa posizione;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- EADR;
- assegno ad personam;
- indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera,
come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano
l’orario di lavoro di 38 ore.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate,
ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella
misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi
riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi
determinati.
Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare
di norma le 180 ore annue per dipendente.
E’ considerato lavoro supplementare quello
effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle
posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per
il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario
quello oltre le 40 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra
indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze
sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi
dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e
fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con
le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per
comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore
e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un
riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le
eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare
e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione
del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno
carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati
da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso
il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno
o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria
è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno
nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del
50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00
e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle
festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo
settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente
per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca
delle ore.
Art. 60 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale.
La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di
adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica
con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla
chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato
come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui
all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi
al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12
ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12
ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari
di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente
alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può
avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro
supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione
alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più
di otto giorni di disponibilità nel mese.
Art. 61 - Indennità
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità
lorde:
a. Indennità di rischio da radiazioni.
Al personale classificato di categoria "A" da parte dell’esperto
qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta
l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro 1.239,50
lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto.
Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico
sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete
altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta
indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura
integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un
orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di
radiologia.
b. Indennità di profilassi antitubercolare.
Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità
operative tisiologiche un’indennità di profilassi antitubercolare
nella misura fissa ed uguale per tutti di euro 0,16 giornaliere lorde
nei modi prescritti dalla Legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni;
c. Indennità per servizio notturno e festivo.
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le
ore notturne spetta un’"indennità notturna" rideterminata
nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lorde per ogni ora di
servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità
rideterminata in euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8,91
lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà
dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
I nuovi valori delle indennità decorrono dal 31/12/2003.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta
più di un’indennità festiva per ogni singolo dipendente.
d. Altre indennità
1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale
inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati,
purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura,
di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre
turni, compete un’indennità, per le giornate di effettivo
servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva
rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si
evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio
e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria,
e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello
notturno.
2) Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al
personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari
specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive,
nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una
indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro
4,13 giornaliere.
3) L'indennità prevista al punto 2 della presente lettera d),
maggiorata di euro 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario
assegnato ai servizi di malattie infettive.
4) Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti
nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità
giornaliera di euro 1,03.
5) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche
da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti
a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura
ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale
utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità
giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati
pari a euro 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità
prevista dalla presente lettera d) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva
rotazione del personale sui due turni, tale che nell'arco del mese si
evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al
modello adottato nella Struttura sanitaria.
6) Indennità per l’assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l’assistenza territoriale agli anziani, ai
disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dal 31/12/2003,
al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati
addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti
all’assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle
strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza
domiciliare presso l’utente compete un’indennità giornaliera,
nella misura sottoindicata, per ogni giorno di servizio prestato:
a) Personale appartenente alla categoria A- B- B1 iniziale:
euro 2,58 lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B, dalla posizione
economica B2, C, D, DS: euro 5,16 lordi .
L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza
dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano
erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità
ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale
saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio
di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di
giornata in cui viene erogata la prestazione.
L’indennità entra a far parte della nozione di retribuzione.
Art. 62 - Indennità di funzione di coordinamento
Viene riconosciuta la possibilità, alla stregua della discrezionale
valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa
e funzionale della Struttura sanitaria, di conferire al personale sanitario
e assistenti sociali, inquadrati in categoria D alla data del 1° settembre
2001, la funzione di coordinamento dell’attività di determinati
servizi e/o del personale assegnato all’unità lavorativa
cui è preposto. L’assegnazione del predetto incarico con
la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è
revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione
del datore di lavoro, previa informazione alle Rappresentanze sindacali.
Al personale cui è affidato l’incarico di coordinamento è
riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un’indennità
di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per
tredici mensilità; la predetta indennità di funzione è
parimenti revocabile per il venir meno della funzione.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali,
nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale
dell’unità operativa cui si è preposti, con facoltà
di iniziative, di programmazione e di proposta nell’ambito e compatibilmente
allo specifico modello organizzativo aziendale.
Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni
al 31/8/2001 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento),
nonché alle caposala munite di titolo anch’esse già
inquadrate nella categoria D, l’indennità di funzione in
parte fissa nella misura mensile lorda di euro 129,11 per tredici mensilità,
non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti
di coordinamento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere
concordata un’indennità di funzione in parte variabile, previo
accordo sui criteri, sino ad un massimo di ulteriori euro 129,11 mensili,
revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.
Art. 63 - Indennità specifiche
Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal
processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento
nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione
dell’indennità di contingenza.
Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono
a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio
al personale in servizio e di nuova assunzione, secondo la qualifica attribuita.
Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla
tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore
o a diversa qualifica:
Infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti
eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con un anno
di corso
Posizione C/C1/C2/C3/C4 euro 516,45
Infermiere
Posizione D euro 428,66
Infermiere psichiatrico con due anni di scuola, infermiere pediatrico
Posizione D euro 428,66
Assistente sanitario
Posizione D euro 428,66
Ostetrica
Posizione D euro 428,66
Ostetrica con 8 anni di anzianità (con esclusione del personale
assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto)
Posizioni D1/D2/D3/D4 euro 1.239,50
Coordinatore amministrativo
Posizione D2 euro 87,79
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico
Posizione DS euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 20 anni
di anzianità.
Posizione DS1 euro 428,66
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 25 anni
di anzianità.
Posizione DS2 euro 428,66
Dirigente di area riabilitativa in struttura con internato (già
Responsabile)
Posizione DS4 euro 87,79
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Casa di cura con oltre 250 p.l.
e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, da 121 a 150 p.l.
Posizione D4 euro 87,79
Analista di sistemi elettronici
Posizione D4 euro 87,79
Art. 64 - Indennità professionali
Al personale riclassificato nella categoria E, secondo la qualifica attribuita,
spettano le seguenti indennità professionali, annue, ripartite
per 12 mesi:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto
Posizioni E/E1 euro 2.003,85
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto
con 5 anni di anzianità
Posizioni E/E1 euro 2.871,50
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista,
farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e
Presidi
Posizione E euro 4.018,03
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista,
farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e
Presidi, - con 5 anni anzianità
Posizione E euro 4.901,17
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S.
e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente
clinicizzate con oltre 150 posti letto
Posizione E euro 2.003,85
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S.
e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente
clinicizzate con oltre 150 posti letto, con 5 anni di anzianità
Posizione E euro 2.871,50
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, I.R.C.C.S.
e Presidi con oltre 200 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente
clinicizzate con oltre 200 posti letto, Vicedirettore amministrativo di
Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi
Posizioni E1/E2 euro 5.877,28
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista,
farmacista
Posizione E1 euro 5.438,29
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista,
farmacista di Ospedali Classificati, Presidi e IRCCS
Posizione E1 euro 7194,24
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 251 a 500 posti letto
Posizione E2 euro 4.141,98
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 500 posti letto
Posizione E2 euro 6.765,58
Direttore amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS, Presidi e Case
di cura totalmente clinicizzate
Posizione E2 euro 6.765,58
Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo
e pedagogista
Posizione E2 euro 7.571,26
Art. 65 - Premio di incentivazione
A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da
erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese
di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1°
luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma
è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni
giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni
di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari
a euro 15,00 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del
suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi
quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di
astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato
o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività,
ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono
essere considerate come godute.
Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo
si fa riferimento a sei giornate lavorative.
Art. 66 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità
da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da:
tabellare annuo di cui all’art.50 come da posizione economica diviso
dodici e retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso
in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione
di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità
di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti,
come mese intero.
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta
paga
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita,
comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di
ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a
mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati il
nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di
paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi
che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale
di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge
e di contratto.
In caso di pagamento in contanti qualsiasi reclamo sulla corrispondenza
della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto
all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l'Amministrazione
è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità
da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità
riscontrate.
Art. 68 - Vitto e alloggio
Qualora usufruisca dell’alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente
è tenuto ad un contributo di euro 46,48 mensili; qualora usufruisca
del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una
somma pari a euro 1,55 per ogni pasto.
E’ fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160
dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni
già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari
articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire
l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad
esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che,
comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Art. 69 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare
una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione
al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente
a cura e spese dell'Amministrazione, comprese quelle della manutenzione
ordinaria.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti
tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo
conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 70 - Attività sociali, culturali, ricreative
Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei Presidi
o Strutture, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati
dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art.11 dello Statuto
dei lavoratori.
Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le Organizzazioni
regionali datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità
di attuazione di quanto previsto nel comma precedente.
TITOLO VIII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i
rapporti di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore;
d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
Art. 72 - Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto
a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi
in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura
di giorni trenta di calendario per tutto il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità
pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito
dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità
di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo
comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio
che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso
totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica
impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità
sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione
per ogni anno intero di servizio.
Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità
precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi,
il diritto all’indennità di anzianità nella misura
di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71
al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72
al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73
al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73.
Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta
è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità
dal 31/12/73 al 31/5/82.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano
per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano
come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si
applica la Legge n. 297/82.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR);
- indennità per mansioni superiori;
- indennità di coordinamento non revocabile;
- superminimi;
- assegni ad personam;
- indennità specifiche;
- indennità professionali;
- premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità;
- indennità sostitutiva del preavviso
Art. 74 - Previdenza complementare
Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell’ospedalità
privata ai sensi della normativa vigente.
Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto
per definirne le modalità di istituzione.
Art. 75 - Indennità in caso di decesso
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.72-73
del presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate
agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art.2122 c.c..
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità
di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta
fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Art. 76 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione
riconsegnerà al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti
dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione dovrà
rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione
della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore
svolte.
TITOLO IX
DIRITTI SINDACALI
Art. 77 - Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza
sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'Accordo 6/9/94, riportata
nell’Allegato 4 del presente CCNL, che fa parte integrante del presente
CCNL.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale
è composta dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del
CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la Rappresentanza
sindacale è composta dalle rispettive strutture delle OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative
sindacali convocate dalla Amministrazione.
Art. 78 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori
hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue
indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente
dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione.
L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei
per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività
sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi.
Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione
tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione
deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno
su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono
partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali
firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare
pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito.
Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore
del turno di servizio.
Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione
dei lavoratori.
Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno
nei termini previsti per i casi di sciopero.
I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti
a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso
gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
Art. 79 - Permessi per cariche sindacali
I lavoratori componenti Organismi direttivi delle OO.SS. (firmatarie
del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali
di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto
dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello
nazionale indetti dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, purché
debitamente documentate dalle OO.SS. nazionali stesse.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente,
di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente
richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale
di categoria delle OO.SS. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti
derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data
comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni
dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette all’Amministrazione
in cui il lavoratore presta servizio.
Art. 80 - Aspettativa sindacale
E' costituito dalle Associazioni firmatarie del presente contratto, un
monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali,
in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 79.
A questo monte giornate l’AIOP partecipa per 1.631 giornate, l’ARIS
partecipa per 1.602 giornate e la Fondazione don C.Gnocchi per 267 giornate.
Queste giornate possono essere cumulate in permessi annui o in permessi
per periodi inferiori all'anno.
I permessi, nei limiti di cui al primo comma, sono richiesti, in forma
scritta, dalle Segreterie nazionali dei sindacati firmatari del presente
contratto alle Associazioni firmatarie e alle Strutture, che devono attivarli
entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente,
l'azienda in cui lavora, la qualifica professionale, il periodo di utilizzo
del permesso.
Sono titolari del monte giornate di cui al primo comma, le OO.SS. stipulanti
il presente contratto in ragione della loro rappresentatività.
In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate
in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in aspettativa
sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa
è sostituita dal presente articolo, ha efficacia dallo stesso giorno
del suo inoltro, senza soluzione di continuità.
Art. 81 - Contributi sindacali
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta
di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale,
purché firmataria del presente contratto, per la riscossione di
una quota mensile pari all'1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.
L’eventuale revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta
alla Struttura sanitaria di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale
interessata ed ha efficacia dal mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni
dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate
entro il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, secondo
le modalità comunicate dalle OO.SS., con accompagnamento, ove richiesto
di distinta nominativa.
Le Strutture sono tenute, nei confronti di terzi alla segretezza dei nominativi
del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati
alle OO.SS..
TITOLO X
PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE E PER L’ARBITRATO
NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
Art. 82 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento
economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi
e dai contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione sindacale
regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito
mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del
tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura
nella sede stabilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione
riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti
interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori
di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato,
per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo
verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art.411,
ultimo comma, del Codice di Procedura Civile (Legge n.533/73).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione
dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché
l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno
sulla materia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
Le parti concordano di definire entro la data di sottoscrizione del presente
CCNL l’allegato relativo alla dirigenza e ai Centri di Riabilitazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del
presente CCNL per definire la possibilità di istituzione e attuazione
della libera attività professionale intra-moenia per gli operatori
sanitari della L. 42/1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4
Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 74 le parti
concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive
utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza
complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo
di conciliazione.
Tabella 1 (valori in euro)

Tabella 2: assegni ad personam professioni sanitarie e tecniche
(art.50)

Allegato N.1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art.1
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità
e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile
di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art.2
Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà
personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare
le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti
da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia,
così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94,
e denominata/o d’ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l’impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale
che si avvalga dell’intervento della Consigliera/del Consigliere
o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza
e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese
agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l’impegno delle Aziende e Enti a definire preliminarmente,
d’intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa
per l’adozione del presente Codice, il ruolo, l’ambito d’intervento,
i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare
quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere
le Strutture individuano persone in possesso dei requisiti necessari,
oppure individuano anche al proprio interno persone idonee a ricoprire
l’incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari, ai sensi delle disposizioni
normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l’azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia
ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento
e, in particolare, dalle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali
allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della
dignità della persona.
Art.3
Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà
rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi
in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell’argomento
affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti
e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli
Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione
del caso.
Art.4
Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto
di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire
il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno
ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento
scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce
con lo svolgimento del lavoro.
2.L’intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo
la riservatezza che il caso richiede.
Art.5
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non
ritenga di far ricorso all’intervento della Consigliera/del Consigliere,
ovvero, qualora dopo tale intervento, il Consigliera/del Consigliere,
alla dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza
che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio competenze
dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma
di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell’ufficio di appartenenza, la denuncia
potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione generale
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora
l’Azienda e l’Ente, nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa
con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative
ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti
di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini
e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e
nel caso in cui l’Azienda e l’Ente nel corso del procedimento
disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha
la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l’Azienda nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati
i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione
del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un
clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l’assistenza
delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe
le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art.6
Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende
dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito
alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire
qualora la molestia abbia luogo.
2. L’Azienda dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità
della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili
come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere
e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione
delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell’Azienda e dell’Ente promuovere, d’intesa
con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di
molestie sessuali.
5. Sarà cura dell’Azienda e dell’Ente promuovere un’azione
di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo
la Consigliera/il Consigliere, d’intesa con il CPO (Comitato pari
opportunità), provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari
del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità
un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L’Azienda e gli Enti e i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa
per l’adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al
termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l’adozione
del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle
eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
Allegato n.2
Norme particolari per i Centri di Riabilitazione
Per i Centri di riabilitazione valgono le seguenti modifiche e integrazioni
relative alla peculiarità propria dei Centri stessi:
Art.18 - Al termine viene aggiunto: "per i Centri di Riabilitazione
si può fare riferimento all’anno scolastico".
Art.67 – La prima frase del primo comma è sostituita con
la seguente: "La retribuzione deve essere corrisposta non oltre il
decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese".
Art.68 - Si aggiunge il paragrafo:
“Missioni e trasferte.
Ai lavoratori dei Centri di Riabilitazione comandati in servizio fuori
sede in località distanti oltre 20 chilometri, ad eccezione del
servizio che il lavoratore è tenuto a fare per l'assistenza ai
minori in colonie marine e montane, spetta il rimborso delle spese di
trasporto, nonché il rimborso delle spese per vitto e alloggio
nella misura forfettaria appresso indicata:
euro 2,19 per prima colazione;
euro 16,42 per ogni pasto;
euro 32,84 in caso di pernottamento fuori sede.
Il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare
da dichiarazione del lavoratore, convalidata dall'Amministrazione. Durante
la permanenza nelle sedi di soggiorno estivo i lavoratori svolgeranno
il normale orario di servizio.
Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di
trasporto, a titolo di rimborso spese di viaggio spetta un importo pari
a 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per ogni chilometro, oltre
il pedaggio autostradale.
Le missioni compiute fino a 80 chilometri non danno luogo a pernottamento.”
L’inquadramento per i Direttori dei Centri di Riabilitazione
(CdR) è così determinato:
- Direttore di CdR con degenze diurne e trattamenti ambulatoriali: posizione
E, con indennità professionale (art.64) di euro 2.003,85, appena
assunti, di euro 2.871,50, dopo 5 anni di anzianità;
- Direttore di CdR con degenze a tempo pieno, diurna e ambulatoriale:
posizione E1, con indennità professionale (art.64) di euro 5.438,29.
Allegato N. 3
Norme di solidarietà occupazionale
Fatte salve le normative regionali e nazionali in ordine all’applicazione
delle lettere a) e b) dell'art.47 della Legge n.833/78. le Associazioni
firmatarie datoriali si impegnano, in caso di cessazione dell'attività
di Case di cura, a programmare d'intesa con le OO.SS. territoriali un
possibile piano di coerente ed equilibrata ricollocazione occupazionale
dei personale anche tra le Strutture aderenti alle varie associazioni
datoriali, nell’ambito degli organici delle singole Strutture.
Allegato N.4
Accordo sulla costituzione delle RSU;
Testo unificato dei verbali del 28/6/94 e 6/9/94
In data 28 giugno e 6 settembre 1994 presso la Sede della Pro Juventute
di Roma si sono riunite le rappresentanze AIOP-ARIS-PRO-JUVENTUTE e le
segreterie nazionali CGIL-CISL-UIL Sanità, ai fini della determinazione
del regolamento attuativo delle Rappresentanze sindacali unitarie.
In proposito le parti concordano di adottare l'Accordo Governo-Parti Sociali
siglato lo scorso 20/12/93 da Confindustria, Intersind e OO.SS. (CGIL-CISL-UIL),
con le seguenti modificazioni:
PARTE PRIMA - 3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa del 23/7/93, sotto
il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità
dei costi per le strutture), il numero dei componenti sarà così
determinato:
Il numero dei componenti le prime tre fasce sarà incrementato
di una unità nel caso in cui altre sigle sindacali firmatarie del
CCNL aderiscano, con accordo nazionale specifico o in sede di rinnovo
contrattuale, al regolamento relativo alle elezioni delle RSU che farà
parte integrante del rinnovando CCNL.
Dal computo sopra indicato è esclusa l'area negoziale medica.
La quota aggiunta per l'area negoziale medica, nell'ambito dell'unica
RSU sarà definitiva in sede del relativo rinnovo contrattuale o
con accordo nazionale specifico sottoscritto dai firmatari del CCNL vigente.
PARTE SECONDA - 2. Quorum per la validità delle elezioni
Il secondo comma viene così modìficato:
"la percentuale dei votanti sarà calcolata escludendo il personale
assente per malattia, maternità, infortunio e comunque con diritto
alla conservazione del posto di lavoro”.
Il terzo comma è soppresso.
Le R.S.A. dei Sindacati firmatari del presente verbale rimangono in essere
con tutte le proprie funzioni giuridiche fino alla costituzione, a norma
di regolamento, delle RSU.
Di norma in ogni RSU viene individuato un coordinatore organizzativo avente
il compito di convocare la stessa RSU e tenere gli atti relativi al funzionamento
della stessa. Qualora la complessità dell'Azienda lo richieda può
essere individuato un organismo di coordinamento denominato esecutivo.
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
In Roma, addì 20 dicembre 1993
tra
CONFINDUSTRIA
in persona del Pres. L.ABETE
in persona del V.Pres. C.CALLIERI
INTERSIND
in persona del Pres. A.PACI
e
CGIL
in persona del Segr. Gen. B.TRENTIN
CISL
in persona del Segr. Gen. S.D’ANTONI
UIL
in persona del Segr. Gen. P.LARIZZA
si conviene quanto segue:
PARTE PRIMA
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze
sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti
sociali il 23 luglio 1993.
Modalità di costituzione e di funzionamento
1 Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità
produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad
iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio
1993.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie
del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni
sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi
del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso
adesione formale al contenuto del presente Accordo.
L'iniziativa di cui al prima comma deve essere esercitata, congiuntamente
o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate,
entro tre mesi dalla stipula del presente Accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa
entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere
luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta
anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima
della scadenza del mandato.
2 Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante
elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante
elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione
dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli
operai, impiegati e quadri di cui all'art.2095 c.c., nei casi di incidenza
significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità
produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza
di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3 Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993,
sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità
di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti
o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà
pari almeno a:
a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità
,produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).
4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità
di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità
di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro
spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3- della Legge
n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già
previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o Accordi
collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della
R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza
dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali,
anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della
RSU
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati,
le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le
singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con
le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità
sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti
alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità
produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori
durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti
a ciascun lavoratore ex art.20, Legge n.300/70;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art.24, Legge n.300/70;
c) diritto di affissione di cui all'art.25 della Legge n.300/70.
5 Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità
dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto
di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare
il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure,
modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale
applicato nell'unità produttiva.
6 Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei
quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo,
lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato su designazione delle
associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito
mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza
della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo
le modalità previste dal presente accordo.
7 Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle
stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS. dei
lavoratori stipulanti il presente accordo.
8 Clausola di salvaguardia
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all’art.19, Legge n.300/70,
che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione
della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.
ai sensi della norma sopra menzionata.
PARTE SECONDA
Disciplina dell’elezione della RSU
1 Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni
sindacali di cui al punto 1, parte prima del presente accordo, congiuntamente
o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni
mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda
metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza
si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2 Quorum per la validità delle elezioni
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la
più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale
e le OO.SS. prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità
della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare
nell'unità produttiva.
3 Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non
in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri
non in prova in forza all’unità produttiva candidati nelle
liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà
limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non
a tempo indeterminato.
4 Presentazione delle liste
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate
dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto
ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al
voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed
i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante
il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in
più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima
di procedere all’affissione delle liste stesse ai sensi del punto
7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di
oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
5 Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione
elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione
di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità
produttiva, non candidato.
6 Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo
la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza
delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di. voto
che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività
aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici
di liste.
7 Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,
a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di
cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8 Scrutatori
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare
uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i lavoratori
elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24
ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere
espresso per lettera né per interposta persona.
10 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio: la
loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire
la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione
dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o
se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11 Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una
crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo
il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale
unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso
il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione
di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati
di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e
nulli i voti di preferenza.
12 Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e
il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti
più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti
anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno
luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso
le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte
seconda, del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione
elettorale.
14 Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata
sino all’apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
15 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente
del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori
del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente
le operazioni elettorali.
16 Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al
precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17 Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, verrà consegnato unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone
atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva
convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione
elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità
e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto
alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato
della Direzione.
18 Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero
dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in
relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo
terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione
della RSU previsto dall'art.2, 1° comma., parte I, del presente Accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente
all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine
dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità
di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19 Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
all’assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti
della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini
senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati,
si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e
la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione
deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto
la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata
a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui
al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel
termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, all’Associazione
industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione
all’azienda.
20 Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso
entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è
composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle
OO.SS. presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è
presieduto dal Direttore dell’Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della
RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata
per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione
imprenditoriale d’appartenenza a cura delle OO.SS. di rispettiva
appartenenza dei componenti.
22 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione
elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella
singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali.
23 Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera
delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato N.5
Accordi OTA del 25/11/91 e del 6/12/91
L’anno 1991 il giorno 25 Novembre nella sede dell’AIOP
regione Lazio si è riunita la commissione paritetica nazionale
di cui all’art.31 4° livello 3° comma del CCNL vigente nelle
persone di:
AIOP Miraglia, Bianco, Giusta, Magni, Polenta, Prandin, Buratti, Icolari,
Benedetti Aloisi, Bonanno, Mattei;
ARIS Cuccarollo, Ciccarelli, Del Sordo, Parrella, Sironi;
PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI Galanti, Martellina;
CGIL Babalini, Di Berto;
CISL Farinasso;
UIL Rodolico.
Le parti preliminarmente si richiamano all’OdG in pari data redatto
e inviato al Ministero della Sanità che costituisce il presupposto
logico e giuridico del presente accordo.
In relazione a quanto previsto dal Dm Sanità 26 luglio 1991, n.295,
ed all’art.31 del vigente CCNL le parti convengono quanto segue:
A)Ai corsi di qualificazione per Operatore tecnico addetto
all’assistenza (OTA), istituiti con l’autorizzazione della
struttura pubblica, potrà partecipare (secondo le modalità
previste dal citato Dm Sanità n.295/91) una percentuale pari al
50% degli ausiliari socio-sanitari specializzati (ovvero inquadrati nel
3° livello) addetti all’assistenza all’interno dei servizi
e reparti sanitari già in organico nelle singole strutture alla
data del 31/10/91;
B)sarà riconosciuto alla fine del corso l’inserimento
nel 4° livello nell’organico della struttura privata di una
percentuale massima del 35% dei predetti ausiliari socio-sanitari in organico
all’interno della struttura sempre alla data del 31/10/91; tale
percentuale dovrà comprendere la quota afferente agli assistenti
socio-sanitari con funzioni di sostegno per i centri di lungodegenza per
anziani non autosufficienti, già in organico, nonché quella
relativa agli ausiliari socio-sanitari specializzati cui è già
stato riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto per il
4° livello;
C)in caso di eventuale superamento del corso da parte
di un numero di partecipanti superiore alla quota del 35% sopra richiamata,
saranno inseriti in organico coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio
ed, a parità, coloro che vantano una maggiore anzianità
di servizio nella qualifica;
D)le parti inoltre convengono che, in via del tutto eccezionale
e solo e limitatamente all’ipotesi della partecipazione dei lavoratori
ai predetti corsi teorici, potrà essere utilizzato, in maniera
alternativa a quanto già previsto dall’art.53 (*) del vigente
CCNL, anche le 150 ore annue individuali previste dall’art.54 (*)
della medesima normativa, sancendosi, altresì, che solo
per tali ipotesi, in via derogatoria, le menzionate 150 ore andranno retribuite.
A tal fine le parti statuiscono che è demandata alla trattativa
da esplicarsi in sede regionale la determinazione delle modalità
dell’eventuale utilizzo alternativo delle 150 ore di cui all’art.54
(*), in rapporto alla durata dei corsi che verrà stabilita regionalmente,
ed in armonia a quanto previsto dal 2° comma dell’art.1 dell’all.1
al Dm del Ministero della sanità n.295/91 e da quanto oggi concordato
tra AIOP-ARIS-PRO JUVENTUTE-CGIL-CISL-UIL;
E)tenuto conto delle mansioni connesse alla qualifica
i Centri di riabilitazione potranno o meno avvalersi della presente normativa
a seconda della tipologia dei soggetti assistiti.
_____________________
L’anno 1991 il giorno 6 Dicembre nella sede dell’AIOP
regione Lazio si è riunita la commissione paritetica nazionale
di cui all’art.31 4° livello 3° comma del CCNL vigente nelle
persone di:
AIOP Miraglia, Bianco, Giusta, Magni, Polenta, Buratti, Icolari, Benedetti
Aloisi, Bonanno, Mattei;
ARIS Cuccarollo, Ciccarelli, Del Sordo, Sironi;
PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI Galanti, Martellina;
CGIL Di Berto;
CISL Farinasso;
UIL Rodolico.
In relazione a quanto previsto dal Dm 26/7/1991, n.295 ed all’art.31
del vigente CCNL le parti convengono su quanto segue:
1) Viene integrato il punto A dell’accordo 25/11/91 con la seguente
precisazione: “l’individuazione dei partecipanti ai corsi
di qualificazione per OTA avverrà tenendo conto di quanto segue:
a) prioritariamente verranno inseriti gli ausiliari in possesso dell’attestato
di qualifica conseguito ai sensi del Dm 590/87 e gli ausiliari già
inquadrati al 4° livello ai sensi del 4° comma del 4° livello
dell’articolo 31 (*) del vigente CCNL dando agli stessi comunque
la valutazione prevista dal successivo comma b);
b) successivamente saranno inseriti gli ausiliari di assistenza inquadrati
al 3° livello valutando i seguenti punteggi:
b1) 2 punti per ogni anno di anzianità nella qualifica;
b2) 1 punto per ogni anno di anzianità di servizio nella “struttura”.
2) Verranno inviate alle rispettive organizzazioni territoriali regionali
“istruzioni” congiunte per poter conseguire nel più
breve tempo possibile dagli Assessori regionali preposti al settore la
istituzione, presso “strutture private”, dei corsi di qualificazione
per OTA.
Le deliberazioni regionali dovranno tener conto del Dm n.295/91, della
circolare ministeriale in corso di emanazione, degli accordi AIOP-ARIS-PRO
JUVENTUTE DON GNOCCHI-CGIL-CISL-UIL e delle realtà regionali.
3) Di mantenere a livello nazionale un coordinamento di tutto quanto
dovrà avvenire a livello regionale in modo da dare gli opportuni
impulsi alle Regioni meno impegnate sulla problematica dell’OTA
e di conservare il più possibile una uniformità di applicazione
sull’intero territorio nazionale.
4) In applicazione dell’art.37 (*) del CCNL vigente, punto A, ultimo
comma, viene insediata una commissione paritetica composta da un membro
effettivo ed un supplente per ogni sigla sindacale datoriale e dei lavoratori
come da allegato “A”. La commissione sarà integrata
da “esperti qualificati” designati dalle rispettive parti.
5) In merito alla Commissione di cui all’art.52(*) del vigente
CCNL, le parti concordano che essa dovrà operare sulla “globalità”
degli articoli 50, 51, 52 (*) concludendo i suoi lavori prima dell’avvio
della trattativa per il rinnovo contrattuale.
6) In merito alla commissione prevista dall’allegato riguardante
“le pari opportunità” si concorda che la commissione
si riunisca non appena le OO.SS. avranno presentato un programma per rendere
operativo il lavoro della commissione.
7) In merito all’allegato riguardante la “previdenza integrativa”,
nel confermare la volontà delle parti di dar corso ad una forma
di previdenza integrativa per incentivare l’attività svolta
dagli infermieri professionali (v. art.61(*), 1° comma) le parti danno
incarico alla commissione paritetica di cui all’allegato “B”
di riunirsi nel corso delle prossime settimane.
(*) Nel CCNL 1994-1997 gli articoli hanno avuto, in parte, una differente
numerazione:
art.31 è diventato art.43 art.52 “ art.63
art.37 “ art.45 art.53 “ art.65
art.50 “ art.61 art.54 “ art.66
art.51 “ art.62 art.61 “ abolito
Allegato N.6
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs 19 settembre 1994, n.626,
così come modificato e integrato dal DLgs 19 marzo 1996, n.242,
riguardanti il <<rappresentante per la sicurezza>> nelle strutture
sanitarie private associate A.I.O.P., A.R.I.S., F. P. J. DON C.GNOCCHI.
Il giorno 16 dicembre 1996 in Roma
presso la sede dell’ARIS
tra
l’A.I.O.P., nella persona del capo-delegazione
E.Miraglia e da G.Bianco, F.Bonanno, M.Magni, F.Leonardi, F.Polenta e
A.Prandin;
l’A.R.I.S., nella persona del capo-delegazione
Padre M.Cuccarollo e da G.Costantino, J.Parrella e G.Sironi;
la F. P. J. DON C.GNOCCHI, nella persona di G.Bettini;
e
le Federazioni Nazionali Sanità di:
CGIL, nelle persone di G.Nigro, P.Di Berto;
CISL, nelle persone di G.Alessandrini, G.D’Angeli
e L.Gentili;
UIL, nelle persone di C.Fiordaliso, M.D’Angelo
e C.Piccirilli
si è firmato l’Accordo Collettivo Nazionale in merito agli
aspetti applicativi del D.Lgs 19 settembre 1994, n.626, così come
modificato e integrato dal DLgs 19 marzo 1996, n.242, riguardanti il <<rappresentante
per la sicurezza>> nelle strutture sanitarie private associate,
composto da 14 articoli.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato e
integrato dal DLgs del 19 marzo 1996, n.242, che nel prevedere alcuni
principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori
per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti
applicativi in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento
dell’incarico;
Visto l’art.33 (*) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
del personale non medico, sottoscritto in data 29 novembre 1995, che impegna
le parti ad incontrarsi per dare attuazione a quanto previsto dal DLgs
n.626/94;
Considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di
tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi
che hanno ispirato le direttive comunitarie;
Ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti
la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità
di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione
degli organismi paritetici territoriali di cui all'art.20 del decreto
stesso;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia
intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri
di partecipazione;
convengono quanto segue:
Parte prima - Il rappresentante per la sicurezza
art.1
Entro il 31 dicembre 1996, in tutte le strutture sanitarie aderenti alle
Associazioni datoriali firmatarie saranno promosse le iniziative, con
le modalità di seguito indicate, per l’elezione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
Sono fatte salve le nomine del rappresentante di sicurezza già
effettuate alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando
quanto previsto dal successivo art.4.
art.2
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti; possono essere eletti
tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che
prestano la propria attività nella struttura sanitaria o unità
produttiva.
art.3
Il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza di cui all’art.18,
comma 6, del DLgs n.626/94 è il seguente:
a)un rappresentante nelle strutture sino a 200 dipendenti;
b)tre rappresentanti nelle strutture da 201 a 1000 dipendenti;
c)sei rappresentanti in tutte le altre strutture.
art.4
Alla rappresentanza per la sicurezza spettano, per l’espletamento
dei compiti previsti dall'art.19 del DLgs n.626/94, permessi retribuiti
pari a:
a)40 ore annue per le strutture con un rappresentante;
b)120 ore annue complessive per le strutture da 201 a 1000 dipendenti;
c)240 ore annue complessive per le strutture con oltre 1000 dipendenti,
fermo restando, per le lettere b) e c) l’utilizzo di un minimo pro
capite di 20 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dal citato art.19, lettere
b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
art.5
Per quanto previsto negli articoli 3 e 4 si rimanda al livello regionale
per la verifica di eventuali adeguamenti per specifiche situazioni territoriali
individuate.
art.6
La durata dell'incarico è di 3 anni.
art.7
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i lavoratori (o
il lavoratore) che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
La modalità di svolgimento delle elezioni e la individuazione della
Commissione elettorale saranno concordate tra le Rappresentanze sindacali
costituite in azienda e il datore di lavoro, in modo da consentire l’espletamento
del voto al maggior numero possibile di lavoratori.
art.8
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,
la cui disciplina legale è contenuta all'art.19 del DLgs n.626/94,
le parti concordano le seguenti indicazioni.
A. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto
delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di
lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
B. Modalità di consultazione
Laddove il DLgs n.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione
del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza
su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà
di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione
secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare
le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione,
apponendo la propria firma sul verbale.
C. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni
e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell'art.19 del DLgs n.626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione
dei rischi di cui all'art.4, comma 2, del DLgs n.626/94 custodito presso
la struttura ai sensi dell'art.4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla
legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro
si intendono quelle riguardanti la struttura per gli aspetti relativi
all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto
a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del
segreto industriale.
art.9
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
all'art.19, comma 1, lett. g) del DLgs n.626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a
carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti
aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art.4.
La pianificazione della formazione è affidata agli organismi paritetici
regionali di cui all’art.12.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che
deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative
misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione regionale può
individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema
di metodologia didattica) con riferimento alle specificità individuate.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
art.10
In applicazione dell’art.11 del DLgs n.626/94 le riunioni periodiche
previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione
della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni
di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione
in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Parte seconda - Organismi paritetici
art.11 - Organismo paritetico nazionale
E’ istituito l’Organismo paritetico nazionale (O.P.N.) composto
da membri effettivi e supplenti designati dalle associazioni datoriali
e sindacali firmatari del presente Accordo.
L'O.P.N. assume i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro:
- promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali
di cui all’art.20 del DLgs n.626/94 e coordinamento della loro attività;
- formazione diretta, tramite l'organizzazione di seminari e altre attività
complementari dei componenti degli organismi paritetici territoriali;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già
operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi paritetici
territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi
di ambito locale;
- promozione e coordinamento degli interventi formativi, iniziative per
l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea
e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti
applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche
autorità e di altre istituzioni;
- valutazione delle proposte normative comunitarie e nazionali anche al
fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare
nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
art.12 - Organismi paritetici territoriali
Le parti danno attuazione all'art.20 del DLgs n.626/94, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto
segue.
A. Organismi paritetici regionali e provinciali
Vengono costituiti gli organismi paritetici regionali (O.P.R.) composti
secondo i criteri di cui al precedente art.11.
L'O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli Organismi paritetici
provinciali (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell'igiene
e sicurezza del lavoro.
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le
indicazioni di carattere generale concordate nell'O.P.N. e vengono ad
esso comunicati.
L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative
proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri
soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza,
può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione
di corsi o di giornate formative.
L'O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti:
a)coordinamento degli organismi paritetici provinciali (se esistenti);
b)definizione delle iniziative idonee all’informazione, alla promozione
e al monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza;
c)tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture
sanitarie;
d)risoluzione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti
(se non esistono gli O.P.P.).
e)possibilità di istituire, nelle province con almeno tre strutture
sanitarie associate, Organismi paritetici provinciali (O.P.P.), composti
secondo i criteri di cui al precedente art.11, con i seguenti compiti:
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della
sicurezza;
- tenuta dell’elenco contenente i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza eletti nelle strutture del territorio
di competenza;
- trasferimento dei dati di cui sopra all’O.P.R.;
- proposte all’O.P.R. in materia di fabbisogni formativi connessi
all’applicazione del DLgs n.626/94.
art.13 - Composizione delle controversie
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia
dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione
di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenze
di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti
di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti,
le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti)
si impegnano ad adire l’O.P.P. (se esistente, ovvero l’O.P.R.)
al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre al relativo Organismo paritetico, ne informa senza
ritardo le altre parti interessate.
I compiti di segreteria, sono assunti dalle associazione territoriali
AIOP, ARIS e F. P. J. DON C.GNOCCHI.
art.14
Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo
per verificarne l’applicazione.
(*) Nel CCNL 1994-1997 gli articoli hanno avuto, in parte, una differente
numerazione:
art.33 è diventato art.36
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